Oggetto: normativa relativa alla fruizione delle ferie
La presente circolare viene inoltrata per ricordare a tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato la normativa relativa alla fruizione delle ferie maturate.
Di seguito vengono riportati i punti salienti della normativa vigente:
• personale docente a tempo indeterminato fruisce le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell’anno, è consentita la fruizione al massimo di 6 giornate (ovviamente se maturate) e, comunque, subordinate alla sua possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola.
Si precisa che:
• In caso di mancata fruizione, totale o parziale, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 all’art. 5, comma 8, prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto , tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
• Al personale docente al 30 giugno e al supplente breve dal calcolo dei giorni eventualmente da liquidare vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo contrattuale, mentre per quelli con incarico al 31 agosto la fruizione avviene nell’arco del periodo estivo di sospensione della didattica. Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze di Natale e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi ecc.. (nota MEF/RGS N.72696/2013).
Alla luce di quanto sopra si invita tutto il personale docente, con supplenza breve o al 30 giugno, di presentare richiesta di ferie per i periodi di sospensione delle lezioni (primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno, secondo il calendario scolastico, le vacanze di Natale e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi ecc..). In caso di mancata presentazione della richiesta, così come previsto dalla normativa, i giorni di cui sopra saranno detratti d’ufficio ai giorni di ferie effettivamente maturati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Caruso
Circolare 22
Circ. n. 22 _ Normativa relativa alla fruizione delle ferie Docenti
Circ. n. 22 _ Normativa relativa alla fruizione delle ferie Docenti
Personale scolastico
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