Circolare 59

Circ. 59 Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione

Circ. 59 Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

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Personale scolastico

Personale amministrativo

Oggetto: Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi del novellato articolo 114 del testo unico in materia di istruzione (D. lgs 297/94)

 

Si informano le SS.LL. che l’art. 12 del DL 123/2023, convertito in Legge n. 159/2023, ha modificato in modo significativo la disciplina della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. La nuova norma regolamenta sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica). Inoltre l’introduzione dell’articolo 570 ter del Codice penale prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo.

 

La nuova disciplina
Mancata iscrizione dei minori in obbligo di istruzione

(evasione scolastica)

Mancata o discontinua frequenza per i minori in obbligo di istruzione (elusione scolastica)
Nelle more dell’attivazione dell’Anagrafe nazionale Istruzione ➢  La fase preliminare:

All’individuazione della mancata frequenza, il Dirigente scolastico fa tempestivamente apposita comunicazione agli esercenti la

 

I dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

 

La norma rimanda ad un apposito Decreto non regolamentare la definizione delle procedure di comunicazione e di trattamento dei dati personali relativi ai minori.

 

(Allegato per la segnalazione alla procura presso il Tribunale dei minori di Firenze)

responsabilità genitoriale; successivamente il Dirigente scolastico monitora il rientro a scuola del/della minore.

 

➢  La conferma dell’inadempienza:

 

Nel caso di mancato rientro a scuola del/della minore, il Dirigente scolastico invia segnalazione al Sindaco, per la presunta inadempienza di evasione obbligo di istruzione “individuando come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi nel corso di tre mesi senza giustificati motivi”.

 

(Allegato 1 di competenza del docente coordinatore/trice in collaborazione con l’Ufficio Didattica;)

 

➢  L’ammonizione del Sindaco ed il riscontro del dirigente scolastico:

 

Il Sindaco provvede ad ammonire i responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione sia nel caso di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola ed invia formale comunicazione alla scuola della notifica dell’ammonizione.

 

Il Dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell’alunno/a

a scuola nei tempi prescritti: nel caso di ripresa della frequenza il Dirigente comunica al Sindaco la regolare frequenza e nel caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale.

 

(Allegato 2 di competenza del Dirigente scolastico in collaborazione con l’Ufficio Didattica)

 

➢  Risultati degli scrutini finali:

 

A fine anno scolastico, il Dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento, i nominativi degli studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

 

(allegato 3 di competenza del docente coordinatore/trice di classe in collaborazione con l’Ufficio Didattica)

 

In seguito all’entrata in vigore della suddetta normativa, si dispone che i/le docenti coordinatori/trici di classe controlleranno le assenze degli studenti della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, daranno immediata comunicazione al Dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. A tal proposito i/le docenti coordinatori/trici di classe e il personale della segreteria didattica seguiranno la procedura riportata nel modello di segnalazione allegato alla presente circolare.

Si raccomanda ai/alle docenti tutti/e di sensibilizzare gli/le alunni/e nel corso dell’anno scolastico, sull’importanza dell’istruzione e, quindi, sulla necessità di frequentare assiduamente.

Si ricorda infine che dal termine del primo biennio resta l’obbligo formativo fino al compimento del 18° anno di età, per il quale è prevista comunque la segnalazione.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione nonché gli esercenti la potestà genitoriale a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Salvatore Caruso)

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