Circolare 21

Circ. n. 21 _Programmazione permessi legge 104-92

Circ. n. 21 _Programmazione permessi legge 104-92

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Personale scolastico

Personale amministrativo

Oggetto: Programmazione permessi legge 104/92
Si informa che i lavoratori beneficiari dell’art. 33 della Legge 104/1992 sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo ovvero con riferimento all’arco temporale del mese, tenendo conto del piano delle attività, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività didattica e amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
Si ritiene importante segnalare che in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, l’INPS ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista, per il personale docente, degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi, che ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Per il personale ATA: il lavoratore può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art.33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendere intenda astenersi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 32 del CCNL del 19.04.2018. Pertanto, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto al contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno. Il limite massimo della fruizione oraria dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 è di diciotto ore mensili.
Alla luce di quanto sopra, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 5 giorni, per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente che il CCNL prevede che tali permessi devono essere “possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti ”
Si confida nel rispetto della presente al fine di soddisfare le esigenze del lavoratore e l’organizzazione dell’Istituzione scolastica.
La Corte, ricorda che per usufruire del “permesso mensile retribuito, coperto da contribuzioni figurative, è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile” (Cass. Ord.n.23891 del 2018).
Alla luce di quanto sopra si ricorda infine che il permesso deve essere richiesto per l’effettiva l’assistenza della persona disabile e non “per soddisfare esigenze di tipo personale come riposarsi o andare a fare la spesa per la propria famiglia, dal momento che tali permessi devono essere finalizzati al compimento di attività dirette, solo o prevalentemente, all’interesse dell’assistito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Caruso

 

 

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